La sentenza del TAR sul caso Khai.

Nel corso della serata di ieri, dopo una prima voce che vedeva una sospensiva del TAR a favore della Kahi (ditta che fabbrica parti in plastica per calzature), la situazione è ulteriormente peggiorata per il Comune di Porto Recanati. Infatti, l’attività che doveva essere aperta a S. Maria in Potenza e che era stata rifiutata da parte del Comune, ha convinto la Khai ad andare in ricorso al TAR, con ottimi risultati sembrerebbe, a quanto si legge dalla sentenza del TAR, che permetterebbe anche alla Khai di fare ricorso contro l’amministrazione comunale per i danni subiti.
Riportiamo di seguito la sentenza:

Repubblica Italiana
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 613 del 2014, proposto da:
Khai Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M. Cristina Mattiacci, Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;
contro
Comune di Porto Recanati, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Tiberi, con domicilio eletto presso Avv. Roberto Tiberi in Ancona, corso Garibaldi, 124; Comune di Porto Recanati
Responsabile Settore Urbanistica – Suap, Provincia di MAcerata;
nei confronti di
Asur Marche – Area Vasta 3 Dip. Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Arpam Dipartimento Provinciale di Macerata;
per l’annullamento
della delibera della Giunta Municipale del Comune di Porto Recanati n.94 del 26/06/2014, recante ad oggetto: “Attività produttiva insalubre in Zona Industriale Santa Maria in Potenza: Provvedimenti.” pubblicata sull’Albo pretorio donline del Comune di Porto Recanati in data 22/07/2014 e mai comunicata al ricorrente;
della proposta di deliberazione n.106 del 26/06/2014 del Responsabile del §Settore Urbanistica – Demanio. SUAP del Comune di Porto Recanati;
dell’art.4 della NTA del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Porto Recanati approvato con delibera C.C. n.17 del 27 Marzo 2009 recante ad oggetto: “Piano insediamenti produttivi località Santa Maria in Potenza: variante finale e modifica scheda progetto due. Approvazione definitiva.” di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, ivi incluso il parere del Servizio Urbanistica prot. n.24495 del 12/11/2013 e la nota prot. 25766 del 26/11/2014 del SUAP del Comune di Porto Recanati.
Visti il ricorso e i relativi allegatiM
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Recanati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 Novembre 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimenti dell’istanza cautelare, ai fini del proseguimento del procedimento per il rilasicio dell’AUA presso la Provincia di Macerata, dato che la disponibilità dei dati relativi alle emissioni appare propedeutica ad ogni decisione del Comune in materia. Di conseguenza il Comune dovrà trasmettere l’istanza alla Provincia per le relative determinazioni, che dovranno essere assunte nei termini di cui al DPR 59/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 18/06/2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 Novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Giovanni Ruiu, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)