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Quarta osservazione di UPP alla Variante Burchio Bis

Quarta osservazione di UPP alla Variante Burchio Bis

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Oggetto: Osservazione alla variante P.R.G. adottata con delibera di consiglio Comunale n. 18 del 20/03/2017 “Variante ordinaria al P.R.G. località Burchio”

La sottoscritta Zoppi nata a Loreto, il 23/12/1964, residente a Porto Recanati, in via Rossini 17, personalmente e nella qualifica di consigliere comunale del gruppo consiliare U.P.P. (Uniti per Porto Recanti), interessata dell’area sita in località Burchio, identificata catastalmente al Foglio n. 15, particelle , n. 2 -5- 9 sub. 1 e sub. 2 -11- 12-13- 14-41- 43-45- 46-47- 48-65 (porz.) 66-85- 86(porz)-90- 99-115- 116-117- 127-138- 139-153- 190-191- 192-193- 206-218- 219-252- 303-305- 307-309- 310-311- 312-313- 314-315- 316-317- 318-370- 371-388- 389-390; Foglio 20 part. 342 Foglio 17 Part. 60 261 (porz.), Foglio 18: Part. 10- 135 (porz.) 277 (porz.) 278- 279-45- 49 (porz.) 64-159 (porz.) – 170- 172 (porz.), 174(porz.), Vista la variante urbanistica al P.R.G. di cui all’oggetto presentata dai Sig.ri Vladimir Galperin per conto della “Coneroblu s.r.l.”, Manuela Matassoli per conto de “La Collina s.r.l.”, Buldorini Madiva, Maresca Arturo, Stefanelli Massimo, Stefanelli Paolo, Vaccarini Franchina, Elisei Maria, Stefanelli Graziella, Stefanelli Marisa, Stefanelli Loriana, Stefanelli Gildo, Papa Lidia, Paoloni Enrico per conto della “SIPA s.r.l.”, Olivieri Antonio, Cingolani Stefano, Michelini Riccardo, e Michelini Anna Luisa;

 

PREMESSO

Che la variante in oggetto ricalca quasi pedissequamente quella adottata dal Consiglio Comunale in data 30/12/2013, poi annullata in autotutela dall’Ente in quanto illegittima; illegittimità confermata dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 6/04/2016.

Che fra il Comune di Porto Recanati e la Coneroblu risulta ad oggi pendente giudizio di revocazione.

Che il Comune ha richiesto all’Avv. Sannino parere circa la possibilità di procedere nuovamente all’esame della variante urbanistica in oggetto ricevendo risposta positiva.

Che il Comune non ha effettuato alcuna ricerca sulla solidità economica e societaria della Coneroblu anche in relazione dell’enorme portata della variante (anche in termini di obbligazioni ed imposte) e dell’investimento paventato.

CONSIDERATO

Che appare del tutto illogico e contrario al perseguimento dell’interesse pubblico approvare una richiesta di variante urbanistica ad iniziativa del privato senza aver preliminarmente definito la posizione giudiziaria, anche in relazione alla paventata richiesta di risarcimento danni

Che la precedente variante stabiliva in sede di accordo procedimentale una serie di impegni, mentre
nell’attuale procedura la variante viene concessa senza individuare i vantaggi economici, sia in termini di opere pubbliche, sia in termini finanziari, con grave pregiudizio per l’interesse pubblico una volta che la variante risulterà definitivamente approvata.

Che la proponente è notoriamente una società a responsabilità limitata con capitale sociale di Euro 10.000,00 di cui 5.000,00 versati;

Che le s.r.l. rispondono delle obbligazioni assunte solamente nei limiti delle quote versate e pertanto mal si comprende su quali ragioni siano fondati gli affidamenti concessi dall’attuale Amministrazione.

Che la proponente non ha allegato alla proposta di variante un piano finanziario né un piano di business, né un piano di investimenti, né un piano turistico delle presenze;

Che, in occasione della realizzazione del famoso marciapiede, gli impegni finanziari relativi alla polizza fidejussoria vennero assolti in modo anomalo ed in violazione di contratto dalla ditta subappaltrice, anziché dalla Coneroblu.

Che non sono stati acquisiti all’istruttoria procedimentale gli atti comprovanti la titolarità, ovvero disponibilità delle aree oggetto di variante da parte di tutti i proprietari;

Che non vi sono allegati che dimostrino i trasferimenti di proprietà delle particelle interessate nonché le trascrizioni dei contratti e dei preliminari di acquisto

Che non sono state acquisite le informazioni (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs.
15/11/2012, n. 218)

Tanto premesso e considerato la scrivente

 

CHIEDE

che la procedura di variante venga comunque sospesa fintanto che non sia definito il contenzioso giudiziario e
previa rinuncia da parte delle proponenti ad ogni eventuale richiesta di risarcimento danni nei confronti del
Comune;

che l’istruttoria venga in ogni caso integrata dal business plan, dai piani finanziari, dai piani turistici delle presenze, dai titoli di proprietà e dai contratti di disponibilità o di acquisto nonché dalle informative citate;

In difetto di completezza di istruttoria chiede che la variante in oggetto, non venga definitivamente approvata, e che pertanto per i terreni oggetto di variante sia mantenuta la medesima destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente.

Porto Recanati 19/06/2017